Fattura elettronica: anticipata, immediata e differita

 

 

Tipologie di Fatture elettroniche

Nella circolare n. 14/E/2019 è fatta chiarezza sugli aspetti, le differenze e le modalità di invio delle fatture elettroniche, soffermandosi proprio sulle tre modalità di invio della fattura elettronica: anticipata, immediata e differita.

La domanda principale è relativa al momento in cui inviare le fatture al sistema di interscambio senza incorrere nelle sanzioni per mancato invio oppure invio tardivo.

Estremamente importante è capire la distinzione tra emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, poichè consente di determinare i termini di invio delle fatture:

Per emissione della fattura elettronica anticipata, immediata e differita, intendiamo la creazione della fattura in una determinata data.

 

Per trasmissione intendiamo l’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio.

Fattura Anticipata, Immediata e Differita

Fattura Anticipata Parliamo di fattura elettronica anticipata quando la fattura è emessa prima dell’operazione o del pagamento della prestazione.

 

E’ emessa in anticipatamente rispetto all’operazione, si ha quindi un termine di 12 giorni dalla data di emissione per effettuare l’invio al sistema di interscambio per non incorrere in sanzioni.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione: 30/12/2020

Emessa prima della data dell’operazione.

Fattura Immediata

Parliamo di fattura immediata nel caso in cui abbiamo coincidenza di invio tra la data della creazione della fattura e la data di invio al sistema di interscambio SDI, nonchè dell’operazione o della prestazione.
Queste operazioni sono eseguite nella stessa data.

La fattura è emessa nella stessa data dell’operazione, ma può essere inviata entro 12 giorni dalla sua creazione.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione entro 00.00 del 01/01/2021 (entro le 24 ore)

Fattura Differita

Parliamo di fattura differita quando viene creata successivamente alla data dell’operazione.
Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni o prestazioni. Si tratta quindi di una fattura di riepilogo delle operazioni trasmesse durante il mese solare precedente e tutte le operazioni devono essere tracciate.

Ad esempio con un Documento di trasporto per ogni operazione.

Essendo creata successivamente alla tempistica dei 12 giorni dalla data dell’operazione, si ha tempo entro il 15 del mese successivo per inviare la fattura differita che deve contenere la descrizione delle operazioni del mese precedente e riferimento ai documenti di trasporto delle operazioni indicate.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo quindi del 15/02/2021 

Approfondimento:

CIRCOLARE N. 14/E

Sanzioni invio tardivo o mancato invio

Parliamo di sanzioni quando c’è un invio tardivo della fattura elettronica o una completa omissione.

Esattamente nell’Articolo 6  si parla di “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”

Nel momento in cui abbiamo omesso di creare o inviare una fattura elettronica nei termini indicati dalla normativa, siamo passibili di sanzioni così commisurate:

Mancato invio della fattura: la sanzione amministrativa è compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, oppure tra i 250.00 euro i 2000.00 euro in caso di mancato invio con conseguente alterazione dell’imposta dovuta.

Vi è comunque sempre una sanzione minima di 500.00 euro in caso di violazione degli invii delle fatture elettroniche.

 

N.B: In caso di Fattura Scartata: a seguito di uno scarto si hanno a disposizione solo 5 giorni dallo scarto stesso per procedere alla nuova emissione della fattura elettronica corretta per non incorrere in sanzioni.

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