Specifiche tecniche Versione 1.6.1 Agenzia delle Entrate
Dal 1 ottobre 2020 le specifiche tecniche versione 1.6.1 della fatturazione elettronica contenute nel provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 sono ufficialmente aggiornate in ImpresaCloud.
Il provvedimento prevedeva l’aggiornamento delle specifiche tecniche a Maggio 2020, ma il periodo pandemico ha reso necessario lo slittamento della data al 1 Gennaio 2021.
Data in cui il provvedimento diventa obbligatorio.
Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 SDI (Sistema di interscambio) accetterà le fatture elettroniche di entrambi gli schemi.
Infatti sia della versione 1.5 che della versione 1.6.1.
Tutto sulla Versione 1.6.1. Fatturazione Elettronica
Dal 1 Gennaio 2021 diventano obblgatorie le specifiche tecniche versione 1.6.1. dell’Agenzia delle Entrate.
In questi punti ecco le variazioni contenute nella versione 1.6.1 al fine di migliorare le attività di verifica del Sistema di Interscambio nella speranza di evitare errori di generazione delle fatture elettroniche e relativi codici di scarto.
Con questo obiettivo la versione 1.6.1. è il chiaro segnale di una maggiore attenzione alla fluidità del sistema di gestione della fatturazione elettronica per garantire velocità e correttezza nell’invio delle fatture ai destinatari.
FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE
SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture
elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica.
Le fatture che hanno la firma elettronica sono verificate da SdI garantendo che le fatture elettroniche firmate digitalmente siano con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato.
La verifica della veridicità del certificato è garantita dalla presenza della firma nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. (Art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche)
FORMATI AMMESSI DI FIRMA DIGITALE
- CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010.
- XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010
Come riferimento temporale di controllo della firma il SdI intende la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento e non può essere successivo al momento di ricezione. L’esito negativo di tale verifica determina lo scarto del file.
CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI
Il SdI effettua una serie di controlli per ogni file correttamente ricevuto, cioè
prima di inviare definitivamente la fattura elettronica al soggetto destinatario.
Tuttavia l’attività di verifica è stata introdotta per garantire e minimizzare i rischi connessi alla fase elaborativa della fattura elettronica.
Inoltre è utile per prevenire possibili contenziosi e acceleranando il ciclo di fatturazione/pagamento.
I controlli non vengono superati solo nel caso in cui la fattura elettronica contenga un errore.
L’errore è identificabile tramite il codice specifico di controllo il quale genera la notifica di scarto della fattura elettronica. Questa deve essere corretta e reinviata per essere consegnata al destinatario.
La ricevuta di scarto viene recapitata entro 5 giorni dalla corretta ricezione del file fattura.
I nuovi controlli nella versione 1.7 prevedono la generazione dei codice di errore e scarto della fattura elettronica.
Per ogni controllo corrisponde un codice di errore specifico per la risoluzione e il nuovo invio della fattura elettronica corretta.
I nuovi codici di controllo e criterio aggiunti dal Sistema di Interscambio sono:
Nuovi codici: 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474.
Codici Modificati: 00404, 00409
TIPI DI DOCUMENTO
E’ presente un significativo upgrade della tipologia di documenti inviabili al SDI, passando dai 7 tipi della versione 1.5. agli oltre 20 della versione 1.6.1.
Ecco l’elenco dei documenti inviabili in formato XML
Elenco tipi documenti
TD01 Fattura |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella |
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 |
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) |
TD21 Autofattura per splafonamento |
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) |
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) |
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Grazie all’introduzione delle nuove tipologie di documenti possiamo scegliere di evitare l’elaborazione dell’Esterometro.
Pertanto inviando le fatture elettroniche ai clienti esteri e d’altra parte producendo anche copia cartacea al cliente possiamo evitare l’esterometro.
Di conseguenza anche le fatture ricevute devono essere registrate elettronicamente.
TIPI DI RITENUTE
Le tipologie di Ritenuta in origine erano solo in RT01 e RT02, ma ora sono state elaborate più tipologie per una gestione più specifica.
Aggiungendo questi codici: RT03, RT04, RT05 e RT06.
RT01 – Ritenuta persone fisiche
RT02 – Ritenuta persone giuridiche
RT03 – Contributo INPS
RT04 – Contributo ENASARCO
RT05 – Contributo ENPAM
RT06 – Altro contributo previdenziale
NATURA IVA
I codici natura iva sono ora più specifici per una corretta gestione e controllo del file xml della fattura elettronica.
Allo stesso modo dei codici Ritenuta anche i codici natura sono stati ampliati per consentire meno errori e scarti delle fatture elettroniche.
N2 – operazioni non soggette ad IVA N3 – operazioni non imponibili IVA N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Questo è l’elenco dei codici natura presenti dal 1 ottobre 2020 ed in vigore dal 1 gennaio 2021.
Elenco natura iva
NATURA IVA VERSIONE 1.6.1.
- N1 escluse ex art.15
N2 non soggette(non più valido dal 1 Gen 2021)N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casiN3 non imponibili(non più valido dal 1 Gen 2021)N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)(non più valido dal 1 Gen 2021)N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi- N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
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